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La Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia è un ente no profit, privato e autonomo che, costituito agli inizi degli anni Novanta, continua l’attività di carattere sociale e filantropico esercitata, per oltre cinque secoli, inizialmente dal Monte di Pietà e poi dalla “Cassa di Risparmio”.
Il Monte di Pietà di Genova nasce nel 1483 per aiutare le fasce più bisognose della popolazione vittime dell’usura. Peculiarità del Monte di Pietà è l’autorizzazione ad accettare depositi fiduciari fruttiferi; una disposizione eccezionale che anticipa di circa un secolo la sua legittimazione e diffusione nello specifico ambito di attività.
Il 18 marzo 1846 il re Carlo Alberto firma il decreto che autorizza il Monte di Pietà a istituire una Cassa di Risparmio da aggregare al Monte stesso. Così, il 4 luglio dello stesso anno debutta la Cassa di Risparmio di Genova. La neonata Cassa e il plurisecolare Monte di Pietà sono strettamente legati non solo sul piano formale e operativo ma anche dal punto di vista delle strategie finanziarie.
Nel 1929 il Monte di Pietà viene fuso con la Cassa e, un decennio dopo, l’istituto così costituito riformula lo statuto e assume la denominazione di Cassa di Risparmio di Genova.
Dopo una convivenza secolare sotto lo stesso tetto, all’inizio degli anni Novanta, le attività creditizie e quelle sociali vengono separate. Nel dicembre 1991, infatti, nell’ambito del processo di privatizzazione delle Casse di Risparmio avviato dalla “Riforma Amato”, nascono la Banca CARIGE S.p.A., per proseguire l’attività bancaria (al riguardo si precisa che nel corso del 2022 detta società è stata interamente acquisita da BPER Banca S.p.A), e la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, erede della tradizionale attività benefica del Monte di Pietà.
Con l’approvazione della cd. Legge “Ciampi” (Legge delega n. 461/98) e il successivo decreto applicativo /D.Lgs n. 153/99) il legislatore provvede infine a creare i presupposti per il completamento del processo di ristrutturazione bancario e a realizzare una revisione della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni di origine bancaria.
La nuova normativa assegna a tali fondazioni i compiti di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale e riconosce a questi nuovi soggetti la possibilità di scegliere autonomamente il modello operativo ritenuto più idoneo per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
Dalla sua istituzione, la Fondazione persegue esclusivamente fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico intervenendo direttamente e indirettamente nei “settori ammessi” – quali indicati dall’art. 1, comma 1, lett. c-bis, del D.Lgs 153/1999 nonché dall’art. 7 della legge 1/8/2002 n. 166 – ed in via prevalente nell’ambito dei “settori rilevanti”, da individuarsi ogni triennio all’interno dei settori ammessi, in numero non superiore a cinque, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2, commi 2, 3, 4 del Regolamento emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 18/5/2004 n. 150.
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